06-11-2020 Cosa cambia con il nuovo Dpcm per la cura degli animali? Ecco il vademecum aggiornato dell’Enpa
Dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020 saranno in vigore le nuove disposizioni del DPCM che, in base alle Regioni individuate con grado di rischio rosso-arancione-giallo, limita gli spostamenti in base a specifici territori ed orari.
Queste limitazioni possono essere superate solo per motivi di lavoro, salute e situazioni di necessità. Tutte condizioni che, però, devono essere dimostrate (comprovate).
Accudire gli animali, che siano di proprietà o liberi sul territorio e, quindi, di cui si ha la responsabilità, è un’attività essenziale per garantirne la salute e il benessere. Dunque, coloro che se ne occupano devono continuare ad assicurarne la salute ed il benessere, anche durante il periodo di vigenza delle norme di contenimento dal contagio Covid.
Inoltre, le attività svolte dalle organizzazioni per la promozione, la difesa e la tutela degli animali risultano fondamentali per l’accudimento e il mantenimento delle condizioni di benessere su tutto il territorio nazionale.
Ne consegue che gli spostamenti relativi alla cura degli animali rientrano nell’ambito della deroga agli spostamenti relativa ai “motivi di salute” o/o alle “situazioni di necessità, in quanto i motivi di salute si intendono estesi anche alla sanità animale (questa la ratio sottesa all’ultima nota del Ministero della Salute del 15 maggio 2020).
Il motivo dello spostamento deve essere comprovato: significa che colui che si sposta deve recare con sé il modello di autodichiarazione predisposto dal Governo ed recare con sé ogni altra documentazione che dimostri, appunto, la situazione di necessità e/o il motivo di salute (a tal proposito consultare i suggerimenti per la compilazione del modulo di autodichiarazione predisposto dal nostro ufficio legale.
Indispensabile, SEMPRE, indossare la mascherina, guanti se necessari, gel igienizzante ed evitare ogni forma di assembramento, restando fuori per il solo tempo necessario per svolgere l’incombenza.
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